Besant e la sicurezza delle macchine

Besant supporta progettisti e costruttori di nuove macchine negli aspetti legati all’equipaggiamento elettrico e altre problematiche.

Progettazione, costruzione, manutenzione, acquisto e vendita di macchine usate

Besant a supporto dei costruttori e degli utilizzatori

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE “macchine”, a partire dalla data del 02 Aprile 2020. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, sarà ritirata 02 Ottobre 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).

Questa è l’ultima grossa novità nel settore delle macchine disciplinato dalla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n°17 del 27/01/2010.

La nuova norma EN 60204-1: 2018 “Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali” contiene molte ed importanti novità rispetto alla vecchia edizione del 2006, e rappresenta la versione “europea” della IEC 60204-1:2016, tuttora valida per il resto del mondo, e che contiene significative facilitazioni per i costruttori di macchine.

Besant e la sicurezza delle macchine: siamo in grado di organizzare corsi sulla norma CEI EN 60204-1:2018, di carattere generale o adattati alle specifiche esigenze dei costruttori.
Possiamo supportare i progettisti e costruttori di nuove macchine per gli aspetti connessi all’equipaggiamento elettrico, ma anche e soprattutto per tutte le altre problematiche che coinvolgono il settore:

  • analisi delle normative applicabili
  • valutazione dei rischi
  • individuazione delle ottimali misure di sicurezza
  • elaborazione della documentazione, in particolare il manuale d’uso e manutenzione
  • valutazione dei Performance Level
  • elaborazioni delle dichiarazioni di conformità.

Desideriamo ricordare che anche gli utilizzatori di macchine hanno precisi obblighi definiti dalla legge
nel dettaglio dal capo I del Titolo III del D.Lgs81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009

(Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), in particolare quanto contenuto nell’articolo70 comma 1 e comma 2:

“1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V”..
Ed inoltre quanto contenuto nell’articolo 71, comma 4, lettera a, punto 3. “ [i datori di lavoro hanno l’obbligo di far si che le macchine siano (n.d.T)] assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z) “

In pratica i datori di lavoro hanno l’obblio per legge di aggiornare le misure di sicurezza sulle macchine nel caso vengano variate le modalità di lavoro, ma soprattutto nel caso che la tecnologia metta a disposizione misure di sicurezza che è comprovato possano incrementare il livello di sicurezza.

Besant e la sicurezza delle macchine: siamo in grado di supportare i datori di lavoro nell’individuare le soluzioni più idonee per ottemperare gli obblighi legislativi in termini di procedure e di aggiornamento tecnologico nelle fasi di verifica e di attestazione alle prescrizioni dell’allegato V del Testo Unico
nel definire adeguate modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria.


Siamo inoltre in grado di essere di supporto durante le delicate fasi di acquisto e vendita delle macchine usate, al fine, anche in questo caso di ottemperare le disposizioni di legge, individuando i canali e le soluzioni più corrette permettendo nel contempo una ottimizzazione delle risorse in termini di tempo e di denaro.

Sanzioni per preposto (art. 56)

Si riportano le sole sanzioni associate ai nuovi obblighi sopra descritti.Omessa vigilanza o mancata interruzione delle attività in caso di carenze di mezzi, attrezzature o altre situazioni di pericolo (art. 19, comma 1 lettere a, f-bis) arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

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