Besant per gli amministratori di condominio

BESANT PER GLI AMMINISTRATORI CONDOMINIO: Attività di consulenza correlate di Besant per gli amministratori di condominio

L’importanza di redigere IL RAS per ogni condominio

L’amministratore di Condominio, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizione di legge, ha l’obbligo di focalizzare l’attenzione sui rischi presenti all’interno di un condominio per poi individuare e mettere in atto tutte le misure preventive e di protezione appropriate. E questo partendo dall’analisi dell’immobile e delle singole attività svolte.

Obbligo di documentare lo stato dell’immobile è stato sancito con le aggiunte che il Decreto legge 145/2013 e la Legge 9/2014 hanno apportato all’articolo 1130 del Codice Civile. Secondo il nuovo articolo 1130 n.6 del Codice Civile, infatti, l’Amministratore di Condominio è obbligato a “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.”

Cosa può fare Besant per gli amministratori di condominio

Per la redazione dei RAS i tecnici, durante il sopralluogo, utilizzano dei notebook dotati di software creato ad hoc per la redazione del RAS. Tale software è suddiviso in schede. Ogni scheda analizza un tema oggetto di valutazione del condominio con una serie di punti predefiniti da analizzare. La metodologia di analisi dei vari aspetti del condominio è unica ed uguale per tutti e dettagliata nei minimi punti che debbono essere analizzati.

A corredo delle schede di analisi dei RAS, integrate in esse, i nostri tecnici provvedono ad effettuare un report fotografico per meglio evidenziare quanto rendicontato nelle checklist, per consentire all’amministratore una più facile ed immediata comprensione. Il software utilizzato prevede una valutazione di tempi di intervento per la risoluzione di eventuali non conformità. Il documento completo è costituito da una parte iniziale di identificazione del condominio, con relativa anagrafica e descrizione per punti prestabiliti, oltra alla illustrazione delle voci analizzate con le relative leggi e norme tecniche di riferimento sulla base delle quali, e non solo, sono state elaborate le schede di analisi RAS.

Il software consente un riepilogo finale delle eventuali non conformità, da segnalare all’amministratore e che necessitano interventi da parte di questi, in ordine temporale di necessità di intervento.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione: cosa cambia con il dm 25 gennaio 2019

Il vecchio D.M. 30.11.1983 definisce l’altezza ai fini antincendio degli edifici civili come l’”Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”. Il nuovo codice di prevenzione incendi, il cui allegato tecnico è stato ultimamente aggiornato attraverso il D.M. 18 ottobre 2019, definisce invece l’altezza antincendio come la massima quota dei piani dell’attività,

La nuova norma prevede 4 Livelli di Prestazione (L.P.) a cui corrispondono diversi adempimenti:


L.P. 0 – per edifici di altezza compresa tra 12 e 24 metri;

L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri;

L.P. 2 – per edifici di altezza compresa tra 54 e 80 metri;

L.P. 3 – per edifici di altezza oltre 80 metri o, indipendentemente dall’altezza, se con più di 1000 occupanti.

A seconda del Livello di Prestazione del Condominio, ogni amministratore sarà obbligato a:

  • pianificare le procedure di evacuazione, definendo per ogni caso: le azioni da mettere in pratica in caso di incendio, la diffusione dell’allarme, l’attivazione dei soccorsi, definizione dei percorsi di esodo
  • installare Impianto di Allarme Antincendio (EVAC), cartellonistica di emergenza),
  • effettuare Valutazione del Rischio Incendio.

 

Alle prescrizioni contenute nel nuovo decreto, i condomini dovranno adeguarsi entro:

  • Il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza
  • il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni
  • Il DL n°104 – 14 Agosto 2020 riportava alcune proroghe e/o disposizioni tra cui all’art 63 una semplificazione dei procedimenti delle assemblee di condominio
  • Il 13 Ottobre 2020 è uscito il DL che ha integrato il DL n°104 – 14 Agosto 2020 in diversi articoli. In particolare ha inserito l’art. 63-bis in materia di condomini.
  • L’ 63- bis prende in considerazione l’argomento degli adeguamenti antincendio dei condomini prorogando l’ottemperanza agli adempimenti di 6 mesi 31 Gennaio 2021
    escludendo i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto.

Per lo svolgimento dell’attività di rilevazione delle altezze antincendio degli edifici di civile abitazione, Besant si è dotata di distanziometri laser di tipo professionali.

In questo momento abbiano in dotazione distanziometri laser sufficienti per soddisfare le scadenze in essere da parte dei nostri clienti.

La strumentazione di tipo professionale, attualmente in nostro possesso consente la rilevazione di altezze fino a 120 mt (equivalente a circa 36 piani approssimativi).

Attività di consulenza correlate di Besant per gli amministratori di condominio

  • Verifiche Periodiche Impianti di Messa a Terra
  • Verifiche Periodiche Ascensori
  • Pratiche Antisismica
  • Pratiche per il rilascio ed aggiornamento di Certificati Prevenzioni Incendi CPI con e senza asseverazione e SCIA
  • Piani di Emergenza ed Evacuazione
  • Documenti di valutazione dei Rischi (in presenza di dipendenti)
  • Documenti di valutazione Rischi Specifici (Rumore, Vibrazioni, Chimico, Movimentazione carichi, Biologico, ecc. ecc., in presenza di dipendenti)
  • Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenziali (in presenza di più ditte non rientranti in cantieri temporanei mobili)
  • Verifica dell’idoneità tecnica delle imprese esterne che possono operare nel condominio (Art. 26 e allegato XVII D.Lgs 81/2008
  • Coordinamento Sicurezza Cantieri (CSP e CSE)
  • Responsabile Lavori
  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (in presenza di lavoratori)
  • Valutazione del rischio Legionellosi
  • Valutazioni Rischio Incendi
  • Consulenza adempimenti antincendi.
  • Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro (Lavoratori, Addetti antincendio, Addetti Primo Soccorso, ecc.)
  • Assistenza Privacy in ambito condominiale e Videosorveglianza
  • Procedure Sicurezza Piscine
  • Protocolli Covid 19 e procedure di sicure
    Sicurezza negli spazi comuni dei condomini

Newsletter Besant

Iscriviti alla newsletter per ricevere informazioni e aggiornamenti sulle nostre attività. I dati sono trattati nel rispetto della privacy e solo per l’invio di comunicazioni da parte di BESANT.

    (Potrai cancellarli facendo esplicita richiesta a info@besantsrl.it)

    Archivio newsletter

    BESANT srl 
    la cultura della sicurezza
    Sede in viale Randi 118/A Ravenna
    tel. 0544.270000
    mail info@besantsrl.it

    Codice univoco: EO6UCUD
    CF e P. IVA 02012870396


    © Besant srl la cultura della sicurezza | Tutti i diritti riservati | contatta

    https://www.besant.it/besant-a-savignano-sul-rubicone/

    design credits 

    Besant per gli amministratori di condominio