Nuovi adempimenti anticendio per amministratori condominiali

La presente informativa è stata redatta per supportarti nell’adempimento delle disposizioni definite dalla nuova Normativa Antincendio, entrata in vigore il 6 maggio 2019. Besant si propone di supportarti ed aiutare te nell’adeguamento al Decreto 25 Gennaio 2019, il quale modifica il vecchio DM 16 Maggio 1987 n. 246/1987 concernente norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione. Le nuove disposizioni antincendio entrano già in vigore nei condomini di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri ed interessano sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti.

Introduzione alla normartiva

Il  Ministero  dell’Interno,  tenuto  conto  dell’evoluzione  dei criteri  e  della  normativa  di  prevenzione  incendi  avvenuta nell’ultimo    trentennio    con    particolare    riferimento    alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie  che in caso di emergenza   ed   ai   requisiti   di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici, ha ritenuto necessario  integrare  la  vigente  normativa  per  gli  edifici  di civile  abitazione  di  grande  altezza, con  idonee  misure  di esercizio commisurate    al    livello    di    rischio    incendio ragionevolmente credibile e con l’indicazione degli obiettivi che devono essere  valutati ai fini della  sicurezza in caso di incendio delle facciate degli edifici emettendo il 25 gennaio 2019   “Modifiche   ed   integrazioni   al   decreto   del   Ministero dell’interno 16 maggio 1987 ,n. 246 . Tale decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”

Obiettivi del DM 01.2019

Per gli edifici  di civile abitazione soggetti ai procedimenti  di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1° Agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

  1. Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono dai vani o aperture cavità verticali della facciata
  2. Limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o a base dell’edificio);
  3. Evitare o limitare , in caso d’incendio , la caduta di parti di facciata ( frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate ) che possano compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Misure Gestionali in funzione dei livelli di presentazione

Ai fini del presente decreto, i L.P. (Livelli di prestazione) devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

L.P. 0 è per edifici di tipo a)            (altezza antincendi oltre 12 m a  24 m);
L.P. 1 è per edifici di tipo b) e) c)   (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
L.P. 2 è per edifici di tipo d)           (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80 m);
L.P. 3 è per edifici di tipo e)           (altezza antincendi oltre 80 m);

Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011 e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Misure gestionali in funzione dei L.P.

Ai fini del presente decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione.

Svolgimento delle attività – Fasi operative
Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal suddetto decreto, si è provveduto ad effettuare la certificazione dell’altezza antincendi del condominio svolgendo le seguenti fasi di lavoro:

  • Localizzazione dell’immobile
  • Sopralluogo presso l’immobile
  • Misurazione dell’altezza antincendi dell’immobile mediante distanziometro laser certificato
  • Classificazione del Livello di Prestazione dell’immobile ai sensi dello specifico DM 25 gennaio 2019
  • Individuazione degli adempimenti conseguenti alla classe antincendi dell’immobile, relativi alla gestione dell’emergenza

Per lo svolgimento dell’attività di rilevazione delle altezze antincendio degli edifici di civile abitazione, ci si è dotati di distanziometri laser di tipo professionale.

In questo momento sono in uso distanziometri laser Bosch Professional GLM 120 C. La strumentazione di tipo professionale, attualmente in uso consente la rilevazione di altezze fino a 120 mt (equivalente a circa 36 piani approssimativi).

Lo strumento è dotato di fotocamera in grado di attestare con precisione il punto esatto di posizionamento del mirino, per la rilevazione dell’altezza e contemporanea evidenza sull’immagine dei metri lineari indicanti l’altezza dal punto su cui il mirino è stato posizionato. Tale condizione consente di dimostrare, con la massima precisione ed attendibilità, di aver posizionato il mirino di rilevazione dell’altezza nel punto preciso definito oltre all’esito della rilevazione associato all’immagine scattata dal distanziometro in occasione della rilevazione

I distanziometri laser, prima di ogni utilizzo vengono tarati dal tecnico ad inizio giornata mediante un test di taratura come da indicazioni del libretto di uso e manutenzione.

Su richiesta si provvederà alla predisposizione e affissione dei “Fogli illustrativi” con le misure di gestione dell’emergenza cui attenersi ed eventuale cartellonistica necessaria.


Tempistiche

Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguati alle disposizioni dell’allegato del presente decreto entro i seguenti termini:

  • Due anni dall’entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista , degli impianti di segnalazione manuale di allarme vocale per gli scopi di emergenza ;
  • Un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151, l’adempimento a tale decreto viene comunicato al comando dei Vigili del Fuoco all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

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