Valutazione del rischio da scariche atmosferiche

Valutare il rischio da scariche atmosferiche relativamente ad un edificio, è sempre un’attività consigliabile da far eseguire qualsiasi sia la costruzione, ma la valutazione diventa un preciso obbligo di legge (art.80 del D.Lgs. 81/08 integrato con D.Lgs. 106/2009) nel caso in cui l’edificio sia sede di attività industriali, commerciali od artigianali, sia cioè classificabile come luogo di lavoro con dipendenti.

Valutare il rischio da scariche atmosferiche relativamente ad un edificio, è sempre un’attività consigliabile da far eseguire.

Anche per chi ha già effettuato la valutazione dei rischi sono da segnalare importanti novità: nel maggio del 2020 sono entrate in vigore due norme, la CEI EN IEC 62858 e la guida CEI 81-29, questi documenti impongono il ricalcolo della densità dei fulmini al suolo.
In genere il numero di fulmini per anno e km 2 che si ricava da questi nuovi documenti è superiore al valore che si derivava dalla vecchia CEI EN 62858:2016, norma con cui si eseguivano le valutazioni fino al maggio 2020, che a rigore è ancora applicabile sino al 13/11/2022, ma è il maggio 2020 la data a cui conviene fare riferimento.

La nuova norma CEI EN IEC 62858 inoltre introduce la necessità di aggiornare il valore della densità dei fulmini almeno ogni 5 anni, per garantire l’adeguamento nel tempo rispetto al mutamento delle condizioni climatiche, in altre parole la nuova norma impone al datore di lavoro di riverificare ogni 5 anni la validità della valutazione del rischio effettuata per il proprio edificio.

Se per un edificio è stata effettua la valutazione da meno 5 anni dalla data del maggio 2020, ed il numero di fulmini per anno e km 2 calcolato sulla base delle indicazioni della nuova CEI EN IEC 62858:2020 è inferiore o pari al valore con cui è stata elaborata a suo tempo la valutazione, il datore di lavoro deve semplicemente effettuare una nuova valutazione allo scadere dei 5 anni, viceversa – ed è la situazione più comune – se il numero il numero di fulmini per anno e km 2 calcolato sulla base delle indicazioni della nuova CEI EN IEC 62858:2020 è superiore al valore con cui è stata elaborata a suo tempo la valutazione, è necessario che il datore di lavoro effettui una nuova valutazione in base alle prescrizioni dell’art 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08 integrato con D.Lgs. 106/2009.

Identicamente il datore di lavoro deve effettuare una nuova valutazione se la vecchia valutazione dei rischi da scariche atmosferiche è stata effettuata da più di 5 anni da maggio del 2020.

La situazione è esemplificata nel diagramma di flusso in cui con Ng è indicato il numero di fulmini per km 2 all’anno.

NOTA:  La valutazione del rischio da scariche atmosferiche elaborata ai sensi della legge è una valutazione probabilistica, se questa valutazione si conclude con l’indicazione che l’edificio è “autoprotetto”, questo non significa che nessun fulmine cadrà mai sull’edificio, ma che la probabilità che questo accada è bassa al punto che la norma di riferimento (CE EN 62305:2013) consente di non adottare precauzioni particolari. Un eventuale anche se improbabile fulmine comunque causerebbe dei danni e – anche se ai termini della
legge l’attività obbligatoria è stata espletata – è possibile eseguire un ulteriore analisi per valutare la
convenienza di adottare comunque misure di protezione a fronte di potenziali danni economici.

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