Valutazione del rischio elettrico

La valutazione del rischio elettrico rientra fra le valutazioni che il datore di lavoro è obbligato ad espletare per legge ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009, in seguito definito “TESTO UNICO”

Valutazione del rischio elettrico non si esaurisce nell’espletamento dell’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01

La valutazione del rischio elettrico non si esaurisce nell’espletamento dell’obbligo delle verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01

perché queste verifiche si riferiscono solo ad un aspetto del rischio elettrico (i contatti indiretti), non considerando tutti gli altri possibili pericoli che l’energia elettrica comporta. È necessario invece, ai sensi del Testo Unico, analizzare e valutare per ogni attività del luogo di lavoro (ad esempio: produzione, manutenzione, immagazzinamento, gestione dati, servizi generali, ecc.) il rischio che gli operatori corrono a fronte del pericolo rappresentato dall’energia elettrica.

Ricordiamo che oltre alla elettrocuzione (scossa) a cui possono essere soggetti tutti gli operatori, ma ovviamente in particolar modo chi si occupa di lavori elettrici, l’energia elettrica può essere causa indiretta, ma individuabile, di danni dovuti a:

– Incendi (per circa il 35% degli incendi la causa è da imputarsi all’energia elettrica)
– Esplosioni (statisticamente le principali vittime di esplosioni in luoghi di lavoro sono elettricisti)
– Cadute dall’alto
– Urti
– Danni dovuti all’improvvisa assenza di energia elettrica

La valutazione del rischio elettrico si basa principalmente sull’analisi delle componenti che possono
incrementare Il livello di sicurezza che sono:

– l’organizzazione del lavoro
– l’adeguata formazione ed informazione degli operatori
– il corretto dimensionamento di apparecchiature ed impianti
– il livello di efficienza e di integrità di apparecchiature ed impianti

L’ottimizzazione di questi elementi e l’aggiornamento ai requisiti delle norme CEI – ed entrambe queste indicazioni possono derivare dalla valutazione – oltre che tutelare il Datore di Lavoro dalle pesanti responsabilità che il Testo Unico gli attribuisce, possono determinare un oggettivo incremento dell’efficienza e della funzionalità dell’Azienda.

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