Nuovi decreti sicurezza antincendio: la valutazione del rischio Incendio è un obbligo del datore di lavoro. La tua azienda è in regola?

Sicurezza antincendio …e tu sei aggiornato sui nuovi decreti?

La valutazione del rischio incendio è parte integrante del documento di valutazione rischi ed è dunque un obbligo del datore di lavoro. La tua azienda è in regola con i nuovi decreti relativi alla sicurezza antincendio?

Il decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” è stato totalmente abrogato dalla successione dei 3 decreti emanati a settembre 2021

  • D.M. 01/09/2021, criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  • D.M. 02/09/2021, criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio , ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • D.M. 03/09/2021, criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Proviamo a fare un pò di chiarezza in merito

  • Quando è obbligatorio redigere la valutazione rischio incendio? Sempre nei luoghi di lavoro
  • Come si effettua la valutazione del rischio incendio?

Il D.M. 03/09/2021 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“, da indicazioni su come effettuare una corretta valutazione del rischio incendio, identificando nell’art. 3, quattro casi:

  1. Nei luoghi di lavoro dove è presente una regola tecnica di prevenzione incendi.
  2. Nei luoghi di lavoro a basso rischio incendio.
  3. Nei luoghi di lavoro dove non vi sono regole tecniche e che non sono a basso rischio incendio.
  4. Nei luoghi di lavoro a basso rischio incendio, inoltre, vi è la possibilità di adottare i criteri del D.M. del 03/08/2015 e s.m.i.

Fondamentalmente il D.M. 03/09/2021

  1. Abroga il D.M. 10 marzo 1998; è applicabile a tutti i luoghi di lavoro, fatta eccezione per cantieri temporanei e/o mobili.
  2. Obbliga la presenza nel DVR della valutazione del rischio incendio e le relative misure di prevenzione e protezione rendendola coerente e complementare alla valutazione del rischio esplosione.
  3. la valutazione per luoghi di lavoro a basso rischio incendio, può essere effettuata secondo criteri semplificati, contenuti nell’allegato I al decreto stesso.

Il D.M. del 03/09/2021 riguarda tutti i luoghi di lavoro, mentre l’allegato I del decreto riguarda solo i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio in cui applicare l’allegato 1 detto MINI CODICE?

“…sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i requisiti aggiuntivi:
a) Con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
b) Con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m 2
c) Con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
d) Ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico q f >900 MJ/m 2 )
e) Ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
f) Ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio”

(Campo di Applicazione-Allegato I Art.3, comma 2, DM 03/09/2021)

Per chiarezza si specifica che:

  • Le regole tecniche verticali (RTV) sono disposizioni aggiuntive al codice Prevenzione Incendi che si applicano a determinate categorie di attività; sono consultabili sul sito corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  • Le “attività soggette” (a controllo di prevenzione incendi) invece sono individuate dall’ Allegato I al D.P.R. n.151 del 2011.

Obblighi di aggiornamento valutazione rischio incendio

Per i luoghi di lavoro/aziende già esistenti alla data del 29/10/2022 che segna l’entrata in vigore del D.M. 03/09/2021, l’adeguamento alle disposizione del decreto viene attuato solo nei casi in cui vi sono “modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art. 29, comma 3 del D.Lgs. 81/2008). I luoghi di lavoro nuovi dovranno adeguarsi invece nell’immediato.

Sanzioni per omessa valutazione dei rischi

Il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.

Cos’è il piano di emergenza e di evacuazione?

E’ un documento che sinteticamente da informazioni sui comportamenti da adottare in situazioni di emergenza.

Nuovi decreti sicurezza antincendio. Quando è obbligatorio il piano di emergenza e di evacuazione?

Secondo quanto previsto dal D.M. del 02/09/2021 (entrato in vigore il 03/10/2022), è un obbligo per i luoghi di lavoro (articolo 2, comma 2 D.M. 02/09/2021):

  • Con almeno 10 lavoratori
  • Aperti al pubblico, dove è possibile la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori
  • Luoghi in cui si svolgono attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il aatore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ma rimane comunque in vigore l’obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Nuovi decreti sicurezza antincendio: obblighi di aggiornamento del piano di emergenza

L’allegato II del D.M. 02/09/2021, al punto 2.1, comma 3 cita: “Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il
coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza.”
Visto l’articolo 2 al comma 2 del D.M 02/09/2021 (citato al paragrafo 2.1), molte aziende che precedentemente non erano obbligate a redigere un piano di emergenza, devono provvedere.

Informazioni utili per procedere con la valutazione del rischio incendio e la redazione del piano di emergenza e di evacuazione

Nuovi decreti sicurezza antincendio: la valutazione del rischio Incendio è un obbligo del datore di lavoro. La tua azienda è in regola?

Piano di emergenza ed evacuazione

  • Copia del DVR e della precedente valutazione rischio Incendio
  • Copia del piano di emergenza se presente
  • Tipologia di attività
  • N° lavoratori
  • N° di possibili clienti presenti contemporaneamente
  • Planimetria del locale
  • Presenza di impianti rivelazione incendio e centraline
  • N° addetti antincendio
  • Ubicazione interruttore generale corrente elettrica, valvola intercettazione acqua, gas e altri eventuali fluidi combustibili
  • Ubicazione e presenza presidi primo soccorso
  • Necessario sopralluogo per effettuare misurazioni, foto e attingere ulteriori informazioni

Valutazione del rischio incendio

  • Copia del DVR e della precedente Valutazione Rischio Incendio
  • Informazioni su presenza di:
    – compartimentazioni
    – luoghi sicuri e punti di raccolta
    – cappe di aspirazione
    – impianti di rivelazione fumi
    – porte di emergenza e porte resistenti al fuoco
    – impianto illuminazione di sicurezza e luci emergenza
    – segnaletica di sicurezza
    – estintori e loro disposizione e tipologia
  • Dichiarazioni di conformità Impianto elettrico, impianto idraulico
  • Carico di incendio (da calcolare dopo sopralluogo)
  • Valutazione rischio chimico (stoccaggi materiali pericolosi e infiammabili)
  • Planimetrie e superficie lorda
  • Affollamento complessivo
  • Altezza da piano terra del locale/luogo di lavoro
  • Quantità materiali combustibili e miscele pericolose
  • Presenza di persone con esigenze speciali
  • Verifica accesso camion vigili del fuoco
  • Necessario sopralluogo per effettuare misurazioni, foto e attingere ulteriori informazioni

Output documentale per cliente

  • Valutazione rischio incendio
  • Piano di emergenza ed evacuazione compreso di planimetrie (evac. + presidi antincendio)
  • Registri interni per controlli presidi antincendio (da parte di personale interno)
  • Registro controlli periodici e interventi di manutenzioni su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (effettuati da personale qualificato)
  • Procedure di emergenza (tra cui la gestione di lavori a caldo)

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