La valutazione del rischio da scariche atmosferiche per condomini è sempre un’attività consigliabile da far eseguire.

Valutazione del rischio da scariche atmosferiche per condomini

Valutazione del rischio da scariche atmosferiche per condomini

Valutare il rischio da scariche atmosferiche per condomini, o più semplicemente ad un edificio, è sempre un’attività consigliabile da far eseguire qualsiasi sia la costruzione, ma la valutazione diventa un preciso obbligo di legge (art.80 del D.Lgs. 81/08 integrato con D.Lgs. 106/2009) nel caso in cui il condominio sia sede di attività commerciali od artigianali, sia cioè - anche solo in parte - classificabile come luogo di lavoro con dipendenti. Il condominio è classificabile come luogo di lavoro anche nel caso al suo interno sia presente solo un custode, o sia anche solo predisposto per ospitare un custode.

Valutare il rischio da scariche atmosferiche relativamente ad un edificio, è sempre un’attività consigliabile da far eseguire.

Anche per chi ha già effettuato la valutazione dei rischi sono da segnalare importanti novità:

nel maggio del 2020 sono entrate in vigore due norme, la CEI EN IEC 62858 e la guida CEI 81-29, questi documenti impongono il ricalcolo della densità dei fulmini al suolo. In genere il numero di fulmini per anno e km 2 che si ricava da questi nuovi documenti è superiore al valore che si derivava dalla vecchia CEI EN 62858:2016, norma con cui si eseguivano le valutazioni fino al maggio 2020, che a rigore è ancora applicabile sino al 13/11/2022, ma è il maggio 2020 la data a cui conviene fare riferimento.

La nuova norma CEI EN IEC 62858 inoltre introduce la necessità di aggiornare il valore della densità dei fulmini almeno ogni 5 anni, per garantire l’adeguamento nel tempo rispetto al mutamento delle condizioni climatiche, in altre parole la nuova norma impone al datore di lavoro di riverificare ogni 5 anni la validità della valutazione del rischio effettuata per il proprio edificio.

Se per un condomino è stata effettua la valutazione da meno 5 anni dalla data del maggio 2020, ed il numero di fulmini per anno e km 2 calcolato sulla base delle indicazioni della nuova CEI EN IEC 62858:2020 è inferiore o pari al valore con cui è stata elaborata a suo tempo la valutazione, il datore di lavoro deve semplicemente effettuare una nuova valutazione allo scadere dei 5 anni,
viceversa – ed è la situazione più comune – se il numero il numero di fulmini per anno e km 2 calcolato sulla base delle indicazioni della nuova CEI EN IEC 62858:2020 è superiore al valore con cui è stata elaborata a suo tempo la valutazione, è necessario che il datore di lavoro effettui una nuova valutazione in base alle prescrizioni dell’art 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08 integrato con D.Lgs. 106/2009.

Identicamente il datore di lavoro deve effettuare una nuova valutazione se la vecchia valutazione dei rischi da scariche atmosferiche è stata effettuata da più di 5 anni da maggio del 2020.

La situazione è esemplificata nel diagramma di flusso in cui con Ng è indicato il numero di fulmini per km 2 all’anno.

NOTA: la valutazione del rischio da scariche atmosferiche per condomini elaborata ai sensi della legge è una valutazione probabilistica, se questa valutazione si conclude con l’indicazione che l’edificio è “autoprotetto”, questo non significa che nessun fulmine cadrà mai sull’edificio, ma che la probabilità che questo accada è bassa al punto che la norma di riferimento (CE EN 62305:2013) consente di non adottare precauzioni particolari. Un eventuale anche se improbabile fulmine comunque causerebbe dei danni e – anche se ai termini della legge l’attività obbligatoria è stata espletata – è possibile eseguire un ulteriore analisi per valutare la convenienza di adottare comunque misure di protezione a fronte di potenziali danni economici.

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